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Abusi edilizi: novità in  materia di acquisizione al patrimonio del comune

  • Immagine del redattore: Gabriele De Luca
    Gabriele De Luca
  • 17 ott 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Il tema degli abusi edilizi è un argomento particolarmente delicato, previsto e disciplinato dal D.P.R. n. 380/2001, noto anche come Testo Unico Edilizia (TUE).

L’articolo 31 del TUE, infatti, ha ad oggetto proprio quelli interventi eseguiti in mancanza del permesso di costruire.


Recentemente, con la modifica dell’art. 31 del TUE ad opera della legge 105/2024, il legislatore è intervenuto in materia estendendo i termini di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, ad essere ancor più significativo è stato, da ultimo, l’intervento della Corte Costituzionale in relazione al comma 3 dell’art 31 del TUE (sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024).

 

La pronuncia in questione deriva dalla questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione in merito alla legittimità costituzionale dell’art 7, co. 3, L. 47/1985 e dell’art 31 co 3 del D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, della Costituzione, laddove non prevedono, quando vi è ipoteca giudiziale su un terreno su cui giace un immobile abusivo acquisito al patrimonio del comune, la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.

 

Con sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024, la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 7, co. 3, L. 47/1985 laddove non fa salvo il diritto di ipoteca a favore del creditore che non sia responsabile dell’abuso edilizio, iscritto anteriormente alla trascrizione nei registri immobiliari dell’accertamento della violazione e dell’ingiunzione a demolire.

Dichiara, poi, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali dell’art 32, co. 3, TUE in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 117 Cost.

Consequenzialmente e per i medesimi motivi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 31, co. 3, primo e secondo periodo, TUE, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca del creditore.

 

Ne deriva che l’acquisizione del bene a patrimonio del comune non elide il diritto di garanzia a favore del creditore, che può continuare a soddisfarsi sul bene stesso quantunque lo abbia iscritto anteriormente alla data di trascrizione della violazione e dell’ordine consequenziale.

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