Con delibera n. 24 del 17 gennaio 2024 l’ANAC, ai fini del rispetto degli obblighi sulla trasparenza, ha ricordato come “tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici” ( https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= ).
Il casus belli risale al 2023. Con nota ANAC del 27 luglio 2023, l’Autorità ha chiesto informazioni sulla mancata presenza sul sito web di una nota azienda specializzata nel settore dell'ecologia, ed avente rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni in relazione ad appalti per la categoria “produzione di beni e di servizi”, di una sezione trasparenza dedicata:
- all'indicizzazione dell’attività di pubblico interesse svolta;
- alla diffusione di un’asseverazione sul valore del bilancio.
In un primo momento, la società ha da subito obiettato l’illegittimità di tale pretesa. La stessa infatti reputava di non essere dovuta alla tenuta e alla cura di una sezione “trasparenza” nel proprio sito, alla stregua di quanto accade sui siti delle pubbliche amministrazioni.
Secondo la nota dell’1 agosto 2023, infatti, la società deduceva di “non rientrare tra i soggetti obbligati ad osservare la disciplina sulla trasparenza, trattandosi di una comune s.r.l. con soci persone fisiche, affidataria di contratti di appalto a seguito di gare pubbliche” ed inoltre, “avendo valori di bilancio inferiori a quanto previsto dall'art. 2477 c.c., non sarebbe stata tenuta a nominare né l'organo di controllo, né il revisore”.
A fronte di tali considerazioni, l’ANAC con nota del 27 settembre 2023, ribadiva come tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche «….le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.» ed a chiosa chiedeva nuovamente anche l’inserimento di un’asseverazione sul valore del bilancio della società.
Ma in cosa consiste la sezione “trasparenza” per gli operatori economici?
Le società che ricevono appalti dalla Pubblica Amministrazione e intrattengono, pertanto, rapporti contrattuali con la stessa, sono tenuti ad accludere nel proprio sito una sezione denominata:
- Società trasparente.
La sezione dovrà comprendere, aggregare e indicizzare i dati, le informazioni e i documenti di cui al d.lgs. n. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse svolta, ossia quell’attività che, indipendentemente dalla partecipazione azionaria di pubbliche amministrazioni in esse, si concreti nell’esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.
In particolare, la sezione dedicata alla trasparenza deve porsi in linea con le previsioni contenutistiche di cui all’allegato alla delibera 1134/2017, tra cui – sottolinea l’Autorità – le sottosezioni relative all’accesso civico e ai servizi erogati (https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1134-del-08/11/2017-allegato-1 ).
L’ANAC ha quindi ordinato, con la ridetta delibera, alla Società di adeguarsi agli obblighi di trasparenza e, per l’effetto, di organizzare la sezione dedicata del proprio sito web secondo quanto previsto dall’allegato alla delibera ANAC n. 1134/2017, pubblicando i contenuti ivi previsti in relazione all’attività di pubblico interesse svolta, e dandone riscontro entro 30 giorni.
Il provvedimento è stato quindi pubblicato sul sito dell’Autorità (https://www.anticorruzione.it/-/del.24.2024 ) come da regolamento.
تعليقات