Approvata la legge che aumenta i limiti di emissione delle antenne di telefonia
- Gabriele De Luca
- 21 dic 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 30 mar 2024
Il 19 dicembre 2023 è stata approvata alla Camera la nuova legge annuale sulla concorrenza 2022, la quale reca importanti novità rispetto al tema delle emissioni elettromagnetiche delle antenne di telecomunicazioni mobili.

Per facilitare, promuovere e implementare lo sviluppo e la diffusione della rete 5G sul territorio nazionale, l’art. 10 prevede che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano adeguati (che in politichese significa “innalzati”) i valori di emissione elettromagnetica (già stabiliti dall’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che rinvia alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003).
Se ciò non dovesse avvenire, la legge prevede che, alla scadenza del termine di 120 giorni, i valori si impostino automaticamente sui livelli previsti dal comma 2, art. 10, ossia pari a 15 volt/metro, quasi tre volte tanto i valori attuali (6 volt/metro).
Sussiste un pericolo per la salute rispetto ai nuovi valori indicati?

È bene tranquillizzare i cittadini meno esperti: tali valori sono sicuri e non rappresentano una minaccia per la salute.
Basti pensare che l’Unione Europea raccomanda un limite di 60 v/m, valori che sono persino superati in molti altri Stati come gli Stati Uniti dove il limite è fissato a 61 v/m.
A fronte, dunque, di una media europea che è fra i 41 e i 58 V/m e un limite negli Stati Uniti fissato a 61 V/m, l’Italia si pone quindi ancora in una posizione di estrema cautela, la quale secondo molti esperti, sindaci e imprenditori contrasta con la domanda di connettività di imprese, scuole, ospedali, pubbliche amministrazioni e cittadini, in particolari dei più giovani (sul punto, si allega il link all'intesa tra ANCI, Governo e Imprese: https://www.anci.it/reti-ultraveloci-e-5g-intesa-anci-governo-e-operatori-tlc-per-rafforzare-connettivita/).
I controlli sulle sorgenti di campo elettromagnetico vengono inoltre rafforzati, centralizzati e riorganizzati. Il comma 4, infatti, prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy effettui la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.
Resta da capire, in tale contesto, quale ruolo giocheranno le ARPA, ossia le Agenzie regionali per la protezione ambientale alle quali ad oggi è demandato il compito di monitoraggio ambientale in parola.
Cosa prevede l’art 10 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022?
“Art 10 - Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2 , per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;
b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Come debbono reagire i Comuni?
A fronte di un aumento delle emissioni e dei siti di installazione di impianti, si rafforza il bisogno degli Enti Locali di dotarsi di un regolamento antenne che pianifichi nel dettaglio la dislocazione delle stazioni a potenza ora maggiorata.
Consigliamo sempre l'adozione di questo strumento amministrativo regolatore per scongiurare un potenziale "effetto selva" di stazioni sul territorio, tutelando preventivamente sempre i siti sensibili (asili nido, scuole materne, ecc.), nonché il decoro, al qualità della vita, il pregio paesaggistico e l'ordine pubblico.
I nostri uffici sono sempre a disposizione dei Comuni per una consulenza operativa in materia e per gestire i rapporti con gli Operatori.
Puoi leggere il testo di legge cliccando sul seguente link:
I lavori parlamentari sono cronologicamente elencati ai seguenti link:
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