Correttivo Cartabia nelle Mediazioni: le novità chiave
- Gabriele De Luca
- 22 gen
- Tempo di lettura: 2 min
Il 25 gennaio 2025 entra in vigore il cd. Correttivo Cartabia in mediazione (D.lgs. 216 del 2024).
Il decreto apporta numerose novità nel campo del procedimento di mediazione civile e commerciale.
Innanzitutto, viene disciplinata la mediazione svolta a distanza, distinguendo tra la mediazione telematica in cui tutti gli atti sono digitalizzati e la mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto” aggiunta dal nuovo art, 8 ter.
La prima modalità elencata, disciplinata dall’art. 8 bis, necessita del consenso tra le parti, della formazione e sottoscrizione di ogni atto da parte del mediatore, e della creazione da parte del mediatore di un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo al termine del procedimento.
La seconda modalità rappresenta una novità apportata dal decreto. In tal caso ciascuna delle parti può chiedere al responsabile che gli sia data la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione con un collegamento audiovisivo da remoto sempre garantendo la “contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.
Altra novità è l’introduzione del dovere delle parti di cooperare secondo buona fede e con lealtà così che gli atti formati con modalità a distanza siano firmati senza indugio.
La durata della mediazione ha subito una completa modifica. Il nuovo termine è di sei mesi prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. La proroga dovrà essere presa con accordo scritto tra le parti.
Viene poi eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi presso i consigli del luogo dove ha sede l’organismo e quando l’avvocato è iscritto presso un ordine di una CDA diversa non sono dovute spese e indennità previste per la trasferta.
In materia di Patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione e all’apolide.
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